Requisiti generali di ammisibilità
La cittadinanza italiana per filiazione (ius sanguinis) si trasmette da una generazione all’altra senza limitazioni, a condizione che:
- l’ascendente cittadino italiano fosse dotato della cittadinanza anche al momento della nascita dei suoi discendenti (prima del 15 agosto 1992 gli Italiani che diventavano cittadini canadesi perdevano automaticamente la cittadinanza italiana);
- né il richiedente né alcun membro della famiglia in linea diretta di discendenza abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
L’ottenimento della cittadinanza italiana per linea diretta materna è possibile solo per le persone nate a partire dal 1° gennaio 1948.
La legge in vigore al momento della nascita della persona regola i singoli casi e determina i requisiti.
L’Autorità responsabile della verifica dell’autenticità e dell’ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza è determinata in base al luogo di residenza. Per i residenti all’estero tale autorità è l’Ufficio diplomatico-consolare competente per la circoscrizione in cui risiede il richiedente: TROVA IL TUO CONSOLATO.
I residenti della città di Ottawa, delle contee di Carleton, Dundas, Glengarry, Prescott, Russell e Stormont in Ontario e della regione di Outaouais in Québec devono rivolgersi all’Ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia a Ottawa.
L’appuntamento andrà fissato tramite il sistema di prenotazione on-line Prenot@mi.
Il giorno dell’appuntamento il richiedente deve presentare la documentazione, i moduli e le dichiarazioni richieste e pagare le tariffe consolare indicate di seguito. Ove fossero necessari chiarimenti, l’Ufficio consolare richiederà ulteriori documenti.
Vi preghiamo di consultare attentamente le pagine seguenti:
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