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Cittadinanza

Principi generali

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

La normativa sulla cittadinanza si rivolge a:

  • coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla;
  • i discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto il possesso della cittadinanza;
  • gli stranieri che intendono acquistarla.

L’Autorità competente a ricevere la domanda è determinata in base al luogo di residenza. Per i residenti all’estero è l’autorità diplomatica-consolare competente per territorio.

I residenti nella Città di Ottawa, la regione dell’Outaouais e le contee di Carleton, Dundas, Glengarry, Grenville, Prescott, Russell e Stormont, potranno presentare la propria domanda presentandosi personalmente alla Cancelleria Consolare di questa Ambasciata, previo appuntamento da concordare scrivendo una e-mail a consolare.ottawa@esteri.it.

 

Per individuare l’Ufficio consolare competente:

TROVA IL TUO CONSOLATO Servizi Consolari Online (esteri.it)

 

In considerazione della complessità della materia si consiglia un’attenta lettura dell’informativa presente sul sito.

SI È CITTADINI ITALIANI (cliccare sulla sezione di interesse):

  1. PER DISCENDENZA DA CITTADINO/A ITALIANO/A
  2. PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON CITTADINO\A ITALIANO\A
  3. RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

 

Per casi particolari scrivere a consolare.ottawa@esteri.it