CITTADINANZA PER MATRIMONIO/UNIONE CIVILE
1. CENNI NORMATIVI
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino/a straniero/a che ha costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).
Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come descritto nelle sezioni successive.
Riferimenti normativi:
- Legge N.123 del 21 aprile 1983
- Legge N. 91 del 5 febbraio 1992
- Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017
- Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018
- Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020.
2. REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA
Residenza nella circoscrizione consolare
Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza: TROVA IL TUO CONSOLATO: Servizi Consolari Online (esteri.it);
Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
Termini di presentazione
La domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
Trascrizione del matrimonio/unione civile
Se avvenuto all’estero, deve essere già trascritto presso il Comune in Italia;
Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell’unione civile);
Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.
3. DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA
1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato dal Paese in cui si è nati possibilmente da meno di sei mesi, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità ed eventuali annotazioni) e tradotto in lingua italiana. L’atto di nascita e la traduzione devono essere debitamente legalizzati/apostillati dall’Ufficio consolare competente per il luogo dove l’atto è stato prodotto. Per le modalità consulta il sito web del Consolato competente: TROVA IL TUO CONSOLATO: Servizi Consolari Online (esteri.it);
Per questa circoscrizione consolare:
- se nati in Ontario: “Certified copy of registration of birth” nel formato 8” x 14” (consulta: www.serviceontario.ca);
- se nati in Québec: “Copie d’Acte de Naissance/Copy of an Act of Birth” (consulta: www.etatcivil.gouv.qc.ca);
I documenti devono essere tradotti integralmente dai traduttori di riferimento di questo Ufficio Consolare (Lista Traduttori)
2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da meno di sei mesi dalla presentazione della domanda, debitamente tradotto in lingua italiana. Il certificato e la traduzione in italiano devono essere legalizzati/apostillati dall’Ambasciata/Consolato competente.
Per le modalità consulta il sito web del Consolato competente: TROVA IL TUO CONSOLATO: Servizi Consolari Online (esteri.it)
Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.
Per il Canada, il certificato da presentare è il “Certified criminal record check with fingerprints” rilasciato dalla Royal Canadian Mounted Police Headquarters in Ottawa.
Il certificato dovrà essere legalizzato da Global Affairs Canada, e tradotto da uno dei traduttori di riferimento di questo Ufficio Consolare (Lista Traduttori).
NOTA BENE: È opportuno richiedere il certificato sia con il cognome da nubile/celibe che con quello da coniugata/unito civilmente.
3. Dichiarazione giurata del richiedente redatta in italiano o tradotta in italiano e sottoscritta dinanzi a un avvocato o notaio pubblico, la cui firma sia depositata presso questo Ufficio Consolare (Lista notai e avvocati), in cui il/la richiedente:
- elenchi i familiari conviventi compresi i figli (anche adottati) con indicazione del loro luogo e data di nascita,
- indirizzo attuale e tutti quelli precedenti dall’età di 14 anni.
N.B. La dichiarazione giurata resa dal richiedente deve sempre essere effettuata riportando il cognome da nubile/celibe (eventualmente unitamente a quello da coniugato/unito civilmente). La dichiarazione giurata ha la validità di sei mesi dalla data di rilascio.
4. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
5. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza).
6. Permanent resident card o permesso di soggiorno (per coloro che non sono cittadini canadesi) in corso di validità e prova di indirizzo recente (patente canadese, o contratto d’affitto o bolletta di utenza domestica).
7. Copia dell’atto di matrimonio integrale o estratto per riassunto dell’ atto di matrimonio, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, rilasciato da meno di sei mesi prima dell’istanza richiestacertificato. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso l’Ufficio Consolare.
NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000).
8. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri. Per l’elenco dei centri d’esame presenti in Canada cliccare qui.
Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
- Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
- I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico.
NOTA BENE: in base all’Art 9 comma 7d del Decreto Legislativo 03/2007, attuativo della direttiva europea 2004/38/CE, il permesso di soggiorno di cui sopra si intende revocato “in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”. Farà fede la data di acquisizione del permesso di soggiorno, la data di iscrizione AIRE del coniuge italiano e la dichiarazione sottoscritta dall’istante.
4. PROCEDURA
Per una verifica preliminare della documentazione e per le legalizzazioni degli atti, il richiedente dovrà presentarsi personalmente presso la Cancelleria Consolare di questa Ambasciata previo appuntamento da concordare scrivendo a consolare.ottawa@esteri.it.
Successivamente, si dovrà procedere come segue:
FASE 1 – REGISTRAZIONE
Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno Cittadinanza: invia la tua domanda | Ministero dell‘Interno
Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.). Si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.
FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)
Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno: (https://portaleserviziapp.dlci.interno.it). Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere rivolta direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati: Portale Servizi (interno.it)
Attenzione -> NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE:
- nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita;
- vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.
- In particolare, si prega di assicurare che siano presenti dovute annotazioni sull’atto di nascita dell’eventuale cambio cognome e/o nome, o dovute annotazioni sull’atto di matrimonio formato all’estero, tradotto e legalizzato/apostillato come indicato nella sezione “Documenti”.
- specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.
FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE
L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.
In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.
FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno. Per le domande presentate entro il 19/12/2020 il termine è di 48 mesi. Per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173) il termine è di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.
FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO
Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:
• atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
• certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione “Documenti”).
Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso l’Ufficio consolare per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.
È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.
L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.
La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”
Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.
Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.
5. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COSTI
Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.
Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).
Costi:
Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online)
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca e indirizzo: Poste Italiane S.p.A., Piazzale del Viminale, 00184 Roma;
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Articoli della Tabella diritti consolari (esteri.it) da applicare:
- Autentica di firma sull’istanza: art. 24;
- Marca da bollo sull’istanza: art. NAA;
- Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art. 71 (Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione);
- Copia conforme del permesso di soggiorno in corso di validità per cittadini non canadesi: art 71;
- Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71;
- Conformità della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art. 72/A;
- Legalizzazione di atti di stato civile: art. 7;
- Legalizzazione del certificato penale e della dichiarazione giurata: art. 69;
- Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art. NAA.
6. CONTATTI E LINK UTILI