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Altri servizi

PER OTTENERE LO SPID (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALE)

Lo SPID è l’identità digitale per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione in sicurezza. Per maggiori informazioni sulle modalità per ottenerlo, clicca qui.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata nel sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

 

PER OTTENERE IL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENDENTI

Per il rilascio del certificato dei carichi pendenti occorre rivolgersi alla competente Procura della Repubblica dove si è risieduto.

Per maggiori informazioni, cliccare qui.

Contattare la Procura dove si richiede il documento per chiedere il costo e la modalità di pagamento.

 

RICHIESTA DI RIMBORSO DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI E LIBRETTI DI RISPARMIO

L’Ente Poste Italiane S.p.A. esegue rimborsi dei titoli di risparmio postale, di libretti di risparmio e buoni fruttiferi detenuti in Italia da cittadini italiani e stranieri residenti all’estero.

Quando i buoni postali fruttiferi sono cointestati a più persone, il rimborso, a meno questa facoltà non sia stata esclusa al momento della sottoscrizione, è disgiunta per ciascun intestatario. Nel caso in cui uno dei due cointestatari sia deceduto si applica una diversa procedura.

L’intestatario del titolo di risparmio che ne chiede il rimborso deve compilare:

  • il modello W14 delle Poste Italiane S.p.A.;
  • presentare il passaporto in corso di validità più una fotocopia e la patente;
  • il codice fiscale (se non in possesso si può richiedere in Ambasciata);
  • i Buoni Fruttiferi Postali e/o i Libretti di Risparmio Postale originale (si consiglia di fare inoltre una fotocopia fronte retro per i BPF e fotocopia della prima pagina di intestazione del libretto e di quella contenente il saldo);
  • certificato di morte rilasciato dal comune italiano, se già trascritto in Italia, o certificato di morte canadese tradotto in italiano e legalizzato dall’Ambasciata;
  • copia del passaporto italiano e/o canadese della persona defunta;
  • eventuale testamento legalizzato e tradotto in italiano;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 – resa da un erede di cittadinanza italiana – riflettente lo stato della successione (presso l’Ambasciata);
  • atto notorio in lingua italiana (affidavit) rilasciato da un avvocato o notary public (vedi lista) e legalizzato se tutti gli eredi sono di cittadinanza canadese;

La firma del richiedente o dei richiedenti (tutti gli eredi oppure da un solo erede, ma in possesso della procura rilasciata dagli altri coeredi) deve essere apposta in presenza di un funzionario dell’Ambasciata e da quest’ultimo autenticata su entrambi i relativi modelli a presentazione completa della domanda.

Si precisa che eventuali spese o commissioni richieste dalla Banca estera, dovranno intendersi a carico del beneficiario.

In alternativa, per il rimborso dei titoli, l’interessato può procedere con mandato ad un procuratore in Italia attraverso un atto di procura speciale dove dovranno comparire elencati, nell’ordine di emissione, i relativi buoni e/o libretti postali e il loro ammontare. Tale procura deve essere redatta da questa Ambasciata (se l’interessato o gli interessati sono italiani) ovvero da un avvocato (vedi lista) la cui firma sia depositata presso questa Ambasciata ai fini della legalizzazione.

 

INTRODUZIONE IN ITALIA DI ANIMALI DOMESTICI

Dal 2 ottobre 2004 è in vigore il Regolamento 998/2003/CE relativo ai requisiti veterinari applicabili all’introduzione ed ai trasferimenti nel territorio dell’Unione Europea di animali domestici (cani, gatti e furetti) al seguito dei viaggiatori e senza fini commerciali. Secondo le disposizioni in vigore, per le introduzioni in provenienza da Paesi terzi, tra i quali il Canada, è necessario che ciascun animale domestico sia munito di certificato veterinario europeo il cui modello è stato approvato con Decisione della Commissione 2004/203/CE del 18 febbraio 2004 e successive modifiche.
Come prevede il documento, gli animali domestici dovranno essere identificabili tramite tatuaggio leggibile oppure microchip ed essere vaccinati nei confronti della rabbia con vaccinazioni in corso di validità. Per l’introduzione in Italia dal Canada degli animali da compagnia (o domestici) non è necessaria l’esecuzione dei trattamenti preventivi nei confronti delle zecche e dell’echinococco. Per gli animali domestici in provenienza dal Canada, l’Allegato II, parte C del Regolamento 998/2003/CE prevede inoltre che la vaccinazione non debba essere accompagnata dall’analisi del sangue per la titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia. Nella fase iniziale di applicazione della nuova normativa, in deroga a quanto precede è stata prevista (Decisione della Commissione 2004/301/CE del 30 marzo 2004) la possibilità dell’introduzione di animali muniti di certificato veterinario di formato diverso da quello in vigore, a condizione che il certificato veterinario attesti la sussistenza dei medesimi requisiti veterinari previsti dal Regolamento 998/2003/CE, sia stato rilasciato prima del 1 ottobre 2004 e sia tuttora in corso di validità.
Ulteriori informazioni sono reperibili al sito del Ministero della Salute italiano.
È possibile portare al proprio seguito, in Italia, un massimo di 5 animali domestici, inclusi nel seguente elenco: Uccelli (di piccola taglia, ad eccezione dei pappagalli), cani, gatti, pesci (di piccola dimensione), ranidi (rane comuni), rettili comuni, roditori (esclusi conigli e lepri), lacertidi (lucertole e ramarri) e testutinidi (tartarughe terrestri). Gli animali al seguito potranno essere introdotti in Italia esclusivamente insieme al proprietario e solo se muniti del certificato attestante la buona salute dell’animale.
Il certificato NON deve essere legalizzato da questa Ambasciata, è sufficiente la firma del veterinario della Provincia di residenza.
A tal fine ci si deve recare presso il Ministry of Agriculture & Food, Office of the Veterinary Inspector General (Canadian Food Inspection Agency), Animal Health Directorate 59 Camelot Drive Ottawa, Ontario K1A 0Y9 Telephone: 1-800-442-2342 / 1-613-225-2342/ TTY 1-800-465-7735 Facsimile: 613-773-7569.
A seguito del viaggiatore è ammessa l’introduzione in Italia di n. 2 pappagalli delle specie più grandi e n. 4 soggetti per le specie più piccole purché gli animali siano scortati da un certificate sanitario, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale del Paese di origine, attestante che gli animali provengono da una località nella quale, per un raggio di Km. 20, non si sono verificati casi di psittacosi negli ultimi 12 mesi. Va ricordato che in Italia è obbligatorio utilizzare una museruola idonea, per i cani che passeggiano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico senza il guinzaglio, e la museruola ed il guinzaglio, per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto (articolo 83 del D.P.R. 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria).

 

ISTRUZIONI IMPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA ARMI DA FUOCO IN ITALIA
(PER CACCIA O SPORT)

Importazione temporanea:

  1. Passaporto valido (qualsiasi nazionalità);
  2. Porto d’armi valido (Firearms Licence);
  3. Licenza di caccia valida (Hunting Licence);
  4. Coordinate relative all’arma, generalmente specificate nel Registration Certificate of the Firearm (specificare il numero) ove sono indicate le caratteristiche dell’arma: Marca, Modello, Matricola, Calibro, Lunghezza, Numero di serie, data di acquisto oppure la fattura di acquisto dell’arma da fuoco;
  5. Certificato penale della Polizia canadese.

Non si presentano richieste per più di due armi alla volta.

P.S. Il “Registration Certificate” non è obbligatorio in Ontario, mentre lo è ancora in Québec.
Per i residenti in Ontario, è sufficiente fornire le coordinate relative all’arma. E’ comunque interesse del richiedente essere preciso nelle informazioni; infatti, se il numero di serie o le caratteristiche dell’arma non dovessero corrispondere a ciò che è stato dichiarato a suo tempo all’Ambasciata, il permesso di introduzione viene negato dalle Autorità italiane di frontiera e l’arma viene sequestrata.

L’importazione temporanea (90 gg.) NON dà il permesso di cacciare in Italia. L’apposita licenza deve essere ottenuta tramite la Prefettura.

N.B. L’importazione dell’arma in Italia è di carattere temporaneo con l’obbligo improrogabile quindi di esportazione allo scadere dei 90 gg.

Importazione definitiva:

Oltre alla documentazione di cui sopra, l’Ambasciata provvederà a richiedere l’autorizzazione all’introduzione dell’arma alla Questura della Provincia nella quale l’interessato intende stabilirsi.

La richiesta di autorizzazione alla Questura deve essere sottoscritta dall’interessato e la firma del medesimo deve essere autenticata da questa Ambasciata.

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN CANADA

Per le procedure per la concessione dei permessi di lavoro in Canada occorre fare riferimento all’Ambasciata canadese a Roma; i link sono i seguenti:
www.canadainternational.gc.ca/italy-italie oppure www.canada.it

Ulteriori informazioni potranno anche essere acquisite attraverso il sito del Ministero dell’Immigrazione canadese: www.cic.gc.ca

L’iter è abbastanza complesso in quanto, per poter assumere lavoratori dall’Europa, il datore di lavoro canadese deve inoltrare un’apposita domanda a “Immigration Canada”, che deve accertare che la figura professionale richiesta non è disponibile nel mercato del lavoro canadese.

Un’opportunità per fare esperienza è il Programma Italia-Canada di scambi giovanili “Vacanze-Lavoro” che consente a giovani tra i 18 ed i 35 anni compiuti, di entrambi i Paesi, di trascorrere fino ad un anno nell’altro Paese svolgendo anche un’attività temporanea di lavoro regolarmente retribuito. I link  sono:

Youth Mobility Visa

International Experience Canada

Pagine istituzionali

Human Resources and Skills Development (organo federale responsabile per il mercato del lavoro in Canada)

Ministry of Training, Colleges and Universities (Ontario): Labour Market Information

Service Canada: Labour Market Information

Working in Canada

 

DOCUMENTI E PROCEDURE PER LA TRASLAZIONE DI SALME IN ITALIA

QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI PER LA TRASLAZIONE DI UNA SALMA IN ITALIA E COME VANNO PRESENTATI?

1) Il certificato di morte in originale (Certified Copy of Registration of Death – Form 15), munito di traduzione integrale in lingua italiana e apostillato (Clicca qui per Traduzioni e Legalizzazione dei Documenti)

2) Il certificato medico di morte (Medical Certificate of Death – Form 16) in originale, munito di traduzione integrale in lingua italiana e apostillato (Clicca qui per Traduzioni e Legalizzazione dei Documenti);

3) Una lettera originale dall’autorità sanitaria locale (per le donne è richiesto il cognome da nubile). La lettera deve contenere le seguenti informazioni:
– la salma è stata trattata secondo le norme di legge;
– la salma è racchiusa in una cassa metallica sigillata ermeticamente e la cassa metallica è racchiusa a sua volta in una cassa di legno;
– la cassa di legno è contenuta in un contenitore per la spedizione foderato di metallo saldato a fuoco.

4) Il “Certificate for Shipment of Body Outside of Ontario” (o di tipo simile se rilasciato dalle altre Province di questa circoscrizione consolare) in originale;

5) L’autorizzazione alla sepoltura in originale (Burial permit);

6) Copia delle pagine principali (di norma le prime 3 o 4) del passaporto del deceduto (italiano, canadese o entrambi, se disponibili);

7) Lettera dalle pompe funebri che attesti le modalità con cui il corpo è stato imbalsamato e che affermi quanto segue:
– la salma è stata imbalsamata secondo le disposizioni di legge;
– la salma è racchiusa in una cassa metallica sigillata ermeticamente e la cassa metallica è racchiusa a sua volta in una cassa di legno;
– la cassa di legno è contenuta in un contenitore per la spedizione foderato di metallo saldato a fuoco.

8) Una lettera di autorizzazione dei familiari del defunto che specifichi il nome dell’aeroporto di ingresso in Italia, il nome del cimitero, e il Comune di sepoltura in Italia e che autorizzi le pompe funebri ad agire per loro conto nei rapporti con questo Consolato Generale;

9) Pagamento in contanti della tariffa consolare per legalizzazione della traduzione in italiano del certificato di morte,  (art. 7 e 69 della tariffa consolare) ed emissione del passaporto mortuario (art. 66H). Si prega di notare che gli importi esatti sono disponibili sulla tariffa consolare e vengono aggiornati ad ogni trimestre.

COME DEVE ESSERE PREDISPOSTA LA CASSA MORTUARIA E QUALE DOCUMENTAZIONE LA DEVE ACCOMPAGNARE?

  1. a) Una targhetta di metallo deve essere affissa sulla cassa di legno con incise le seguenti informazioni: nome, cognome (da nubile per le donne) del defunto, data di nascita e data di morte. La targhetta deve essere incollata sulla cassa con una colla resistente;
  2. b) La cassa esterna deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l’una dall’altra non più di 50 cm, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

COSA FA L’AMBASCIATA?

Ricevuta dall’agenzia funebre tutta la documentazione, completa e corretta, l’Ambasciata provvede a richiedere alle autorità italiane competenti l’autorizzazione alla sepoltura in Italia e, ottenuta tale autorizzazione, rilascia il “passaporto mortuario”.

In caso di urgenza, è possibile contattare l’indirizzo consolare.ottawa@esteri.it, specificando nell’oggetto “Rimpatrio salma urgente”, per ottenere un appuntamento al fine di ritirare il passaporto mortuario di persona.

Il passaporto mortuario, generalmente, è pronto il giorno lavorativo che segue quello in cui perviene l’autorizzazione alla sepoltura in Italia.

Per ottenere il passaporto mortuario non è necessario prenotare un appuntamento su Prenot@mi.

Si prega di prendere atto che in assenza dei documenti sopra indicati l’Ambasciata non può chiedere l’autorizzazione alla sepoltura in Italia.

Si prega di non effettuare prenotazioni aeree fino a quando l’Ambasciata non confermerà agli interessati l’ottenimento dell’autorizzazione alla sepoltura in Italia.