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Trascrizione atti di stato civile e sentenze di divorzio

ATTENZIONE: Dall’11 gennaio 2024, in Canada è entrata in vigore la Convenzione dell’Aja sull’Apostille. Le Autorità canadesi hanno modificato di conseguenza le procedure per l’autentica di certificati e documenti canadesi da far valere all’estero. In molti casi, il doppio passaggio (autentica di Global Affairs Canada o Servizio Provinciale e legalizzazione del Consolato) non è più necessario, essendo sufficiente l’Apostille emessa dagli uffici canadesi competenti.

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TRASCRIZIONE IN ITALIA DI ATTI DI NASCITA, MATRIMONIO, MORTE E SENTENZE DI DIVORZIO AVVENUTI ALL’ESTERO

I cittadini italiani, anche se residenti all’estero, hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione del proprio stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte di un congiunto) al Comune di iscrizione A.I.R.E. in Italia.

Tale comunicazione avviene attraverso la presentazione della documentazione necessaria all’Ufficio Consolare competente per il luogo di residenza.

I documenti di stato civile non emessi nell’area di giurisdizione di questa Ambasciata dovranno pervenire muniti di legalizzazione ottenuta in base alla normativa vigente nel luogo di emissione, e corredati di traduzione in lingua italiana completa ed esatta (non per riassunto). È pertanto necessario che gli interessati verifichino direttamente con il Consolato italiano competente territorialmente quali siano i certificati necessari, a chi rivolgersi per le traduzioni, e se occorra provvedere ad ulteriori adempimenti (ie. l’Apostille negli Stati dove questa è prevista).

Anche in caso di sentenze di divorzio è necessario contattare direttamente l’Ufficio consolare italiano competente per il luogo in cui la sentenza è stata emessa.

Per un elenco degli uffici Consolari italiani nel mondo, si consiglia di consultare il seguente link Servizi Consolari Online (esteri.it).

Per la presentazione dei documenti presso la Cancelleria Consolare di questa Ambasciata è necessario fissare un appuntamento tramite la piattaforma online Prenot@mi.

 

TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE E SENTENZE DI DIVORZIO EMESSI IN QUESTA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE

Si elencano, per tipo di atto, i documenti da presentare per la trascrizione in Italia di variazioni del proprio stato civile a seconda dell’evento.

I certificati devono essere presentati in originale, e saranno trattenuti da questo Ufficio.

 

NASCITA

l minore nato all’estero da genitori italiani è considerato cittadino italiano senza necessità di “dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza” solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni (sarà comunque necessario richiedere al Consolato la trascrizione dell’atto di nascita presso il Comune italiano competente):

  1. Un ascendente di primo o di secondo grado (genitori/nonni) possiede (o possedeva al momento della morte), esclusivamente la cittadinanza italiana;
  2. Il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio/a;
  3. Alla data di nascita il minore può ottenere esclusivamente la cittadinanza italiana, cioè non ha, né può avere, nessun’altra cittadinanza per esempio iure soli (per nascita sul territorio del Paese straniero di residenza, come avviene in Canada), cittadinanza per opzione, ecc.

1) Figlio minore, nato all’estero, da un genitore che sia cittadino esclusivamente italiano o con un nonno che è cittadino esclusivamente italiano o era esclusivamente italiano al momento della morte. Si tratta di uno dei casi di trasmissione “automatica” della cittadinanza. Il richiedente la trascrizione dell’atto di nascita deve dimostrare di possedere esclusivamente la cittadinanza italiana. Qualora il matrimonio dei genitori del minore, celebrato all’estero, non fosse stato ancora trascritto in Italia è necessario farlo prima della trascrizione della nascita dei figli (vedere Trascrizione Matrimonio).

2) Figlio minore, nato all’estero da genitore cittadino italiano o adottato da cittadino italiano che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo essere divenuto italiano e prima della nascita del figlio o della data di adozione. Si tratta di uno dei casi di trasmissione “automatica” della cittadinanza. Il richiedente la trascrizione dell’atto di nascita deve dimostrare di essere stato residente in Italia, per almeno due anni continuativi, dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o della data di adozione del figlio. Qualora il matrimonio dei genitori del minore, celebrato all’estero, non fosse stato ancora trascritto in Italia è necessario farlo prima della trascrizione della nascita dei figli (vedere Trascrizione Matrimonio).

3) Figlio minore, nato all’estero, il quale possa ottenere solo ed esclusivamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato in Canada, salvo circostanze eccezionali, è solitamente canadese per nascita. Pertanto, la fattispecie indicata alla lettera 3) è difficilmente applicabile. In ogni caso, se il neonato non può (per motivi che dovranno essere accertati) vedersi riconosciuta alcuna altra cittadinanza che non sia quella italiana, la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita potrà essere trattata come “trasmissione automatica

Documenti necessari per la richiesta di trascrizione:

  1. richiesta di trascrizione dell’atto in Italia (scarica il modulo di richiesta trascrizione atto di nascita);
  2. atto di nascita originale:
    1. se nati in Ontario: il documento necessario è il “Certified copy of registration of birth” nel formato 8” x 14” (consulta: serviceontario.ca);
    2. se nati in Québec: il documento necessario è il “ Copie d’Acte de Naissance/Copy of an Act of Birth” (consulta: etatcivil.gouv.qc.ca);
  3. traduzione* integrale dell’atto di nascita;
  4. prova della cittadinanza italiana del/dei genitore/i se non residente/i in questa circoscrizione consolare.

Per i minori il cui genitore o nonno abbia esclusivamente la cittadinanza italiana sono inoltre necessari:

  1. Copia della PR Card canadese o del visto/work permit canadese del genitore o del nonno;
  2. Documentazione relativa a ogni eventuale altro Paese straniero nel quale si è vissuti, a partire dalla nascita. Ad esempio: certificato negativo di cittadinanza; attestazione di rinuncia alla cittadinanza straniera; attestazione di non iscrizione nelle liste elettorali (se applicabile in base alla normativa del Paese).

NB: I certificati prodotti da Autorità straniere devono essere legalizzati o apostillati e tradotti. (Per informazioni sulle modalità di legalizzazione o sull’Apostille, consultare il sito web del Consolato o dell’Ambasciata italiana del Paese di riferimento.)

Per i minori il cui genitore abbia vissuto due anni continuativi in Italia prima della nascita del figlio e dopo essere divenuto italiano sono inoltre necessari:

  1. Certificato storico di residenza del genitore italiano, per provare la residenza in Italia per due anni continuativi prima della nascita del minore (da richiedere al Comune italiano competente).

Si ricorda che mentre per la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita di un figlio minore si fa riferimento alla cittadinanza dei genitori, il figlio maggiorenne (età uguale o maggiore di 18 anni) dovrà invece richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, presupposto per la richiesta di trascrizione del proprio atto di nascita.

Se la richiesta di trascrizione non rientra in nessuno dei casi sopra elencati, a seconda delle circostanze, potrebbe comunque essere possibile la presentazione di una Dichiarazione di Volontà da parte di entrambi i genitori.

In questo caso, non si tratta di trasmissione automatica della cittadinanza ma di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge (art. 4, comma 1-bis della L. 91/92)

Per maggiori informazioni sull’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge in favore di minori, si rimanda a:

 Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero) – Ambasciata d’Italia Ottawa

 

MATRIMONIO

Nel caso in cui l’interessato/a risulti già precedentemente sposato/a in Italia, ma abbia divorziato all’estero, il divorzio straniero dovrà essere trascritto in Italia prima di richiedere la trascrizione del secondo matrimonio.

Documenti necessari per la richiesta di trascrizione:

  1. richiesta di trascrizione dell’atto in Italia (scarica il modulo di richiesta trascrizione certificato di matrimonio);
  2. atto di matrimonio originale:
    1. se il richiedente si è sposato in Ontario: il documento necessario è il “Certified copy of registration of marriage” nel formato 8” x 14” (consulta: www.serviceontario.ca);
    2. se il richiedente si è sposato in Québec: il documento necessario è il “ Copie d’Acte de Mariage/Copy of an Act of Marriage”(consulta: www.etatcivil.gouv.qc.ca);
  3. traduzione*integrale dell’atto di matrimonio;
  4. fotocopia dell’atto di nascita del coniuge straniero;
  5. prova della cittadinanza italiana del/dei richiedente/i se non residente/i in questa circoscrizione consolare.

 

MORTE

La morte di un cittadino italiano (o di un ex cittadino italiano che ha perduto la cittadinanza) deve essere trascritta in Italia.

Documenti necessari per la richiesta di trascrizione:

  1. richiesta di trascrizione dell’atto in Italia (scarica il modulo di richiesta trascrizione atto di morte);
  2. atto di morte originale:
    1. se deceduti in Ontario: il documento necessario è il “Certified copy of registration of death” (nel formato 8” x 14”) (consulta: www.serviceontario.ca)
    2. se deceduti in Québec: il documento necessario è il “ Copie d’Acte de Décès/Copy of an Act of Death” (consulta: www.etatcivil.gouv.qc.ca);
  3. traduzione* integrale dell’atto di morte;
  4. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente;
  5. fotocopia dell’ultimo passaporto italiano del defunto o fotocopia di un documento di riconoscimento valido del defunto;
  6. copia del certificato di cittadinanza canadese, in formato “long form”, se naturalizzato canadese.

 

DIVORZIO

Le sentenze straniere di divorzio possono essere trascritte direttamente in Italia, a condizione che il giudice straniero sia ritenuto competente dall’ordinamento italiano a pronunciarsi, e che il procedimento straniero rispetti gli standard minimi previsti dall’art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218 entrata in vigore il 31.12.1996. La competenza a decidere se la sentenza straniera può essere trascritta direttamente spetta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano.

Documenti necessari:

  1. sentenza di divorzio (“Decree Nisi” oppure “Divorce Judgment” o “Divorce Order”);
  2. certificato di divorzio (“Decree Absolute” oppure “Certificate of Divorce”);

I suddetti documenti dovranno essere presentati a questo Ufficio Consolare dopo essere stati legalizzati dal Global Affairs Canada – Authentication Services Section, e devono essere muniti di traduzione in italiano*;

N.B. I documenti e la traduzione saranno trattenuti da questo Ufficio Consolare che provvederà alle legalizzazioni necessarie soggette al pagamento dei relativi diritti (v. Art. 69 della Tabella diritti consolari per ogni atto e traduzione).

  1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e richiesta di trascrizione (scarica il modulo di richiesta trascrizione sentenza di divorzio) accompagnata da copia di un documento di riconoscimento valido con firma.

 

*Per tutti i servizi di traduzione è possibile consultare:

ATIO Association of Translators and Interpreters of Ontario

www.atio.on.ca, tel. 1-800-234-5030, info@atio.on.ca.