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Sanitaria ed economica

ASSISTENZA SANITARIA

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA

Il Ministero della Salute, con Nota n. 2561 del 13 aprile 2016, ha confermato che la condizione di emigrato può e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:

  • di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.

oppure

  • di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni e delle valutazioni comunicate dal Ministero della Salute – ai fini di snellimento delle procedure, nel primario interesse del cittadino, cui viene evitata un’inutile incombenza – la condizione di emigrato di cui all’art. 2, comma 2 del decreto del Ministero della Salute del 1 febbraio 1996, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve più essere attestata dall’Autorità consolare poiché più semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.

 

ASSICURAZIONE SANITARIA IN CANADA

Cittadini italiani non residenti in Canada

  1. I cittadini italiani non residenti in Canada non hanno titolo all`assicurazione sanitaria prevista dal sistema sanitario canadese. In caso di incidente o di malattia essi debbono pertanto sostenere spese esorbitanti per ricevere cure mediche o ospedaliere (oltre 2.000 $ al giorno).
  2. Si suggerisce pertanto di stipulare, a nome di familiari o di ospiti provenienti dall`Italia e prima del loro arrivo in Canada, una apposita polizza assicurativa che copra le spese per le cure mediche che dovessero rendersi necessarie durante il loro soggiorno.
    Si suggerisce, in alternativa, di invitare i visitatori italiani a stipulare analoga polizza assicurativa direttamente in Italia, prima della loro partenza.

Cittadini italiani residenti in Ontario

  1. I cittadini italiani residenti in Ontario sono beneficiari del servizio di assicurazione pubblica sanitaria “Ontario Health Insurance Plan” (OHIP).
    Essi hanno diritto ai seguenti rimborsi da parte dell’OHIP per le spese sostenute all’estero: $can 50 al giorno, per servizi in ambulatorio per pronto soccorso, $can 200, per servizi ospedalieri.
    Per il rimborso delle spese sostenute, occorre inviare le fatture in originale al seguente indirizzo:
    Ontario Health Insurance Plan Out of Country Travel Claims, 75 Albert St., 7th Fl. Ottawa, ON K1P 5Y9 – Tel. 1-800-387-5559.
    Sito web: www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ohip/travel.aspx
    N.B. Nella documentazione devono figurare: a) nome, firma ed indirizzo del medico curante o del rappresentante della struttura ospedaliera, b) descrizione dettagliata delle prestazioni sanitarie, c) data e costo di ciascuna delle prestazioni sanitarie.
  2. Durante il loro soggiorno in Italia ai cittadini italiani emigrati e/o pensionati da enti previdenziali italiani che rientrano temporaneamente sul territorio nazionale, sono riconosciute le prestazioni mediche ed ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare limitatamente alla differenza tra la parte rimborsabile dall’O.H.I.P. e la somma fatturata dalla struttura sanitaria italiana, previa apposita attestazione rilasciata dall’Ambasciata.
  3. Si suggerisce pertanto di stipulare una apposita polizza assicurativa privata che copra la differenza delle spese non rimborsabili dall’O.H.I.P.

Cittadini italiani residenti in Québec

  1. I cittadini italiani residenti nella Regione dell’Outaouais sono beneficiari del servizio di assicurazione pubblica sanitaria “Régie de l’Assurance Maladie du Québec” (R.A.M.Q.).
    Essi hanno diritto al rimborso da parte della R.A.M.Q. di $ can 50 al giorno per le cure mediche, e $ can 100 al giorno in caso di ricovero. Per il rimborso delle spese sostenute occorre inviare le fatture in originale al seguente indirizzo:
    Régie de l’Assurance Maladie du Québec Case postale 6600 Québec (Québec) G1K 7T3. Tel. 1 800 561-9749.
    Sito web: www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/sejours-hors-quebec/assurance-maladie/Pages/remboursement-frais-services-recus-lors-sejour.aspx
    N.B. Nella documentazione devono figurare: a) nome, firma ed indirizzo del medico curante o del rappresentante della struttura ospedaliera, b) descrizione dettagliata delle prestazioni sanitarie, c) data e costo di ciascuna delle prestazioni sanitarie.
  2. Durante il loro soggiorno in Italia ai cittadini italiani emigrati e/o pensionati da enti previdenziali italiani che rientrano temporaneamente sul territorio nazionale, sono riconosciute le prestazioni mediche ed ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare limitatamente alla differenza tra la parte rimborsabile dalla R.A.M.Q. e la somma fatturata dalla struttura sanitaria italiana, previa apposita attestazione rilasciata dall’Ambasciata.
  3. Si suggerisce pertanto di stipulare una apposita polizza assicurativa privata che copra la differenza delle spese non rimborsabili dalla R.A.M.Q.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito del Ministero della Salute che ha la competenza in materia.

Cittadini canadesi non titolari di cittadinanza italiana (residenti in Ontario)

  1. I cittadini canadesi che non siano in possesso anche della cittadinanza italiana non beneficiano delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in Italia a meno che non vi risiedano stabilmente.
  2. Essi hanno diritto al rimborso da parte dell’O.H.I.P. per le spese sostenute all’estero: $can 50 al giorno, per servizi in ambulatorio per pronto soccorso, $can 200 al giorno, per servizi ospedalieri.
    Per il rimborso delle spese sostenute occorre inviare le fatture in originale al seguente indirizzo:
    Ontario Health Insurance Plan Out of Country Travel Claims, 75 Albert St., 7th Fl. Ottawa, ON K1P 5Y9 – Tel. 1-800-387-5559.
    Sito web: www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ohip/travel.aspx
    N.B. Nella documentazione devono figurare: a) nome, firma ed indirizzo del medico curante o del rappresentante della struttura ospedaliera, b) descrizione dettagliata delle prestazioni sanitarie, c) data e costo di ciascuna delle prestazioni sanitarie.
  3. Si suggerisce pertanto di stipulare una apposita polizza assicurativa privata che copra la differenza delle spese non rimborsabili dall’O.H.I.P.

Cittadini canadesi non titolari di cittadinanza italiana (residenti in Québec)

  1. I cittadini canadesi che non siano in possesso anche della cittadinanza italiana non beneficiano delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in Italia a meno che non vi risiedano stabilmente.
  2. Essi hanno diritto al rimborso da parte della R.A.M.Q. di $ can 50 al giorno per le cure mediche, e $ can 100 al giorno in caso di ricovero. Per il rimborso delle spese sostenute occorre inviare le fatture in originale al seguente indirizzo:
    Régie de l’Assurance Maladie du Québec Case postale 6600 Québec (Québec) G1K 7T3. Tel. 1 800 561-9749.
    Sito web: www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/sejours-hors-quebec/assurance-maladie/Pages/remboursement-frais-services-recus-lors-sejour.aspx
    N.B. Nella documentazione devono figurare: a) nome, firma ed indirizzo del medico curante o del rappresentante della struttura ospedaliera, b) descrizione dettagliata delle prestazioni sanitarie, c) data e costo di ciascuna delle prestazioni sanitarie.
  3. Si suggerisce pertanto di stipulare una apposita polizza assicurativa privata che copra la differenza delle spese non rimborsabili dalla R.A.M.Q.

 

 

ASSISTENZA ECONOMICA

L’Ufficio consolare può erogare un sussidio al cittadino italiano residente stabilmente nella circoscrizione consolare che si trovi in una situazione di comprovata eccezionale necessità, come un ritardo nell’arrivo dell’assegno di assistenza governativa, disabilità, condizioni mediche particolari che comportano speciali spese mediche, dietetiche o farmaceutiche non coperte dall’assistenza locale, eccetera. Il connazionale indigente dovrà appunto provare, all’occorrenza, la sua condizione di eccezionale necessità esibendo la documentazione che gli verrà richiesta. I sussidi non possono superare il limite massimo stabilito dalle disposizioni ministeriali.
In questo tipo di assistenza rientra anche il rilascio o il rinnovo gratuito del passaporto italiano a cittadini in difficoltà economiche.
Il cittadino italiano in transito che abbia subito il furto di denaro o altri documenti può anche richiedere l’erogazione di un prestito con promessa di restituzione allo Stato italiano. La concessione del prestito è subordinata alla valutazione dell’Ufficio consolare.